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La legge equipara i figli naturali ai figli legittimi

La soddisfazione e le perplessità delle Associazioni e delle Organizzazioni che hanno partecipato al processo di miglioramento del Ddl Filiazione

Bene la parificazione tra figli nati dentro e fuori il matrimono, ma il Parlamento poteva evitare le norme intruse

Roma, 30 Novembre 2012

Le Associazioni e le Organizzazioni, che hanno realizzato un percorso per migliorare il DDL Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, esprimono la propria soddisfazione per il superarmento della discriminazione tra i figli nati fuori e dentro il matrimoni, situazione sulla quale, tra l’altro, anche organismi internazionali hanno negli anni richiesto l’intervento. Erano anni che si aspettava il superamento di questa ingiustizia che era stata di nuovo sollevata dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nelle ultime Osservazioni conclusive rivolte all’Italia

Le Associazioni rinnovano il proprio dissenso dall’aver utilizzato questo importante disegno di legge per introdurre norme peggiorative, a nostro avviso, dell’attuazione dei diritti dei minorenni. Nel corso degli incontri pubblici, delle audizioni, del lavoro con i parlamentari le Associazioni hanno trovato molti rappresentanti di diversi schieramenti politici contrari a tali norme, ma, nonostante l’impegno profuso, non è stato ottenuto lo stralcio delle “norme intruse”.

In particolare, la modifica dell’art. 251 C.C. che rende possibile il riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi. Essi sono spesso figli di episodi di violenza domestica, che la vedranno così pubblicamente accettata. La prevista neccessità che vi sia un’autorizzazione da parte del giudice non appare condizione sufficiente a giustificare l’introduzione di una norma che rischia di perpetuare tra le generazione la violenza intrafamiliare e la sua pubblica tollerabilità;

Allo stesso modo, le Associazioni esprimono preoccupazione per la delega al Governo affinchè modifichi i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. La giurisprudenza è intervenuta negli anni nel merito, raggiungendo risultati univoci, appare pertanto valida l’attuale definizione, primo comma dell’art. 8 della legge 184/1983, incentrata sull’analisi delle condizioni in cui il minore versa e non sulla previsione «della provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole » come previsto dal suddetto DDL. Si auspica ora che il Governo coinvolga gli esperti e le Associoni nell’elaborazione dei decreti legislativi.

E’ stato inoltre modificato l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento. Contemporaneamente in Senato è in atto la discussione per l’istituzione di un unico giudice specializzato per i minorenni e la famiglia, anche con l’obiettivo di eliminare la discriminazione esistente tra i minorenni nati fuori o dentro il matrimonio in termini di competenza delle giurisdizioni minorili (tribunale per i minorenni e tribunale ordinario). Alla luce anche di quanto previsto dalla Linee Guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minorenni, le Associazioni avevano proposto di stralciare anche questa parte, consentendo al legislatore di concentrarsi su quanto in discussione al Senato, e continuare a partire da quella sede l’iter legislativo finalizzato ad una riforma organica del settore, come da anni richiesta.

ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie)

CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia)

CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza)

UNICEF Italia

CNCA
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